ARTICOLO 10 DL CRESCITA: La richiesta dello sconto in fattura

Con la Legge n. 58 del 28 Giugno del 2019, sotto il nome di Decreto Crescita, il Governo ha definito una serie di misure urgenti atte a incentivare la crescita economica e risolvere specifiche situazioni di crisi. Questo decreto potrebbe portare a una maggiore instabilità del nostro mercato.

 

 

Questa legge è rilevante per il nostro settore in quanto l’art.10 comma 1 definisce nello specifico “la possibilità per il soggetto beneficiario della detrazione di optare, in luogo del recupero fiscale, di uno sconto di pari importo direttamente nella fattura emessa dal fornitore che ha effettuato l’intervento”. 

Il serramentista recupererà la cifra scontata sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Per il cliente questa legge determina due vantaggi molto importanti:
- Risparmiare subito il 50% dell’importo invece che recuperarlo in 10 anni
- Evitare la pratica ENEA


Mentre per il serramentista questa legge risulta inapplicabile per diversi motivi:
- Incassando solo il 50% non avrebbe la liquidità necessaria per pagare i suoi fornitori e dipendenti;
- Anche se avesse la liquidità sufficiente non avrebbe comunque la capienza fiscale per recuperare tutto l’importo in compensazione
- Deve caricarsi dei costi e i rischi della pratica ENEA di ogni singolo cliente

Nessun serramentista può accettare la richiesta dello sconto in fattura e, per chi lo facesse non immaginiamo un futuro florido.


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha bocciato l’art. 10, rilevando che la norma in esame, nella sua formulazione attuale, potrebbe creare restrizioni nella concorrenza nell’offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo solo gli operatori di mercato di più grandi dimensioni.
Per questo motivo, per difendere gli interessi dei serramentisti, le associazioni di categoria hanno avvitato un procedimento davanti alla Commissione Europea e all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, per accertare l’illegittimità dell’Art. 10, in quanto in violazione del diritto comunitario e nazionale sulla concorrenza.


Per le motivazioni sopra esposte, FAS DICHIARA DI NON ESSERE DISPONIBILE AD APPLICARE LA NUOVA E AGGIUNTIVA MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI INTRODOTTE DALL’ART. 10 DEL DL CRESCITA.

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Fonti e link

https://www.legnolegno.it/art-10-decreto-crescita-strumenti-operativi-per-le-imprese/

https://www.ambrosipartner.com/articolo-10-del-decreto-crescita

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